Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato per legge 
    contro Regione Puglia, con sede in lungomare Nazario Sauro, 33  -
70121 Bari (BA) (C.F. 80017210727), in  persona  del  Presidente  pro
tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
articoli 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, commi  5  e
26, comma 1, lettere g), h) e i) e comma 2, della legge della Regione
Puglia del 21 settembre 2020, n. 30 «Istituzione dei parchi  naturali
"Costa  Ripagnola"  e  "Mar  Piccolo"»,  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21 settembre  2020,  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 20 novembre 2020 
    In data 21 settembre 2020, nel n. 132  del  Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia, e'  stata  pubblicata  la  legge  regionale  21
settembre n. 30 rubricata  Istituzione  dei  parchi  naturali  «Costa
Ripagnola» e «Mar Piccolo». 
 
                                Fatto 
 
    Si premette che la legge regionale  in  esame  istituisce  parchi
naturali regionali  «Costa  Ripagnola»  e  «Mar  Piccolo»,  ai  sensi
dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro  sulle
aree protette) e degli articoli 2 e 6 della legge regionale 24 luglio
1997, n. 19  (Norme  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree
naturali protette nella Regione Puglia). In particolare,  il  Capo  I
(articoli da 1 a 17) disciplina il parco  naturale  regionale  «Costa
Ripagnola», che si estende nei territori dei Comuni  di  Polignano  a
Mare e di Monopoli, nonche' nell'area marina prospicente,  mentre  il
Capo II (articoli da 18 a 33) disciplina il parco naturale  regionale
«Mar Piccolo», nel Comune di Taranto. 
    La normativa regionale, per  ciascun  parco  naturale,  individua
l'Ente di gestione (articoli 2 e 19),  la  zonizzazione  provvisoria,
ossia la suddivisione in tre zone a tutela decrescente (articoli 3  e
20) i contenuti e l'iter di  approvazione  del  Piano  per  il  parco
(articoli 4-5 e 21-22), la  definizione  di  misure  di  salvaguardia
(articoli 8 e 25),  il  regime  autorizzatorio  (articoli  9  e  26),
nonche' le sanzioni (articoli 13 e 30). 
    Entrambi i territori dei parchi naturali, istituiti  dalla  legge
regionale, sono sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  in  quanto  dichiarati  di  notevole  interesse
pubblico  con  i  decreti  ministeriali  23  dicembre   1982   (Costa
Ripagnola) e 1° agosto 1985 (Mar Piccolo). 
    Tali territori sono disciplinati dal  Piano  paesaggistico  della
regione Puglia (PPTR), approvato nel 2015 e  attualmente  in  vigore,
che e' stato elaborato congiuntamente tra la Regione il Ministero per
i beni e le attivita' culturali a seguito del Protocollo d'intesa del
2007 e dell'Accordo del 2015, sottoscritti ai  sensi  degli  articoli
135 e 143, comma 2, del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,
decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    In particolare, e'  stato  oggetto  di  pianificazione  congiunta
l'intero territorio regionale e non soltanto la parte  di  territorio
interessata da specifici vincoli paesaggistici. 
    Entrambi i territori  dei  parchi  sono  quindi  sottoposti  alla
specifica disciplina d'uso prevista nel vigente PPTR, stabilita nelle
relative  schede  di   identificazione   e   di   definizione   delle
prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole  interesse
pubblico (Scheda PAE 008 e Scheda PAE 140) e a quella  relativa  alle
componenti presenti nelle aree dei  parchi,  all'esterno  delle  aree
soggette  ai  vincoli  disposti  con  i  decreti  ministeriali  sopra
richiamati. 
    I Piani per il parco previsti in  relazione  alle  aree  protette
individuate dalla legge regionale  dovranno  quindi  essere  conformi
alle previsioni del PPTR, come peraltro previsto anche  dall'art.  98
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di quest'ultimo Piano. 
    Il Comune di Polignano a mare e il Comune di  Taranto  non  hanno
ancora adeguato i propri strumenti  urbanistici  al  PPTR  approvato,
nonostante  sia  gia'  trascorso  il  termine   di   due   anni   per
l'adeguamento,  previsto  dall'art.  145,  comma  4,  del  Codice  di
settore. 
    La legge regionale che istituisce  i  parchi  naturali  regionali
«Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo» e' censurabile con riferimento alle
disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6, 9, comma 1, lettere
f), g) e h), 25, comma 5 e 26, comma 1, lettere g), h) e i), e  comma
2, per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, giacche' non  rispettano  il  principio  della  cogente
prevalenza dei piani paesaggistici sulla  pianificazione  delle  aree
naturali protette, come desunto dall'art. 145, comma  3,  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, decreto  legislativo  n.  42  del
2004, nonche' per la violazione degli  articoli  da  239  a  253  del
codice dell'ambiente, decreto legislativo n. 152 del  2006,  relativi
alla  bonifica  dei  siti  inquinanti,   materia   rientrante   nelle
competenze statali in materia di ambiente. 
 
                          Motivi in diritto 
 
Illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 6, 9, comma  1,
lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, lettere g), h), i) e
comma 2, della legge regionale Puglia n. 30 del 21 settembre 2020 per
violazione degli articoli 145, comma 3, del decreto  legislativo,  n.
42 del 2004, degli articoli da 239 a 253, in particolare gli articoli
242 e 252 del decreto  legislativo,  n.  152/2006  e  117,  comma  2,
lettera s) della Costituzione. 
    La  normativa  regionale  denunciata,  laddove   disciplina   gli
interventi consentiti all'interno  dei  parchi  in  modo  difforme  e
peggiorativo  rispetto  alla  disciplina  d'uso  contenuta  nel  PPTR
vigente, contrasta con il  principio  di  prevalenza  gerarchica  del
piano paesaggistico,  sancito  dall'art.  145  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, con cio' violando la competenza  esclusiva
statale in materia di tutela  del  paesaggio  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione. 
    In particolare: 
        a) l'art. 8 della legge regionale, concernente le  misure  di
salvaguardia del parco Costa Ripagnola, al comma  6  prevede:  «Fatte
salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelle  contenute  nel
PPTR fino all'approvazione del piano del parco, l'ente  di  gestione,
ove istituito e operante, oppure il soggetto a  cui  e'  affidata  la
gestione provvisoria ai sensi dell'art. 14, d'intesa con la struttura
regionale  di  cui  all'art.  23  della  legge   regionale   1911997,
limitatamente alle zone due e tre di cui all'art.  3,  per  rilevanti
motivi  di  interesse  pubblico  e,  comunque,  nel  rispetto   delle
finalita' istitutive del parco, puo' concedere  motivate  deroghe  ai
divieti  previsti  dal  comma  5,  per  la  realizzazione  di   opere
pubbliche, di pubblica utilita' e di pubblico interesse». 
        Nonostante il richiamo al Codice di settore e al PPTR,  nella
sostanza la Regione consente in  realta'  all'ente  gestore,  in  via
transitoria, di derogare con  propri  provvedimenti  alla  disciplina
d'uso contenuta nel PPTR, con cio' violando il predetto principio  di
gerarchia dei piani, che pone il  piano  paesaggistico  in  posizione
sovraordinata rispetto a tutti gli altri strumenti di  pianificazione
territoriale o urbanistica, la cui disciplina  si  impone  e  non  e'
derogabile dai piani subordinati. Deve infatti tenersi presente  che,
ai sensi del PPTR vigente, nell'area corrispondente alla zona tre del
parco Costa Ripagnola, puo' essere consentita la realizzazione  delle
sole opere pubbliche e di pubblica  utilita',  nel  caso  in  cui  la
Regione, verificata la sussistenza delle condizioni  poste  dall'art.
95  delle  NTA  (ossia  la  compatibilita'  dell'intervento  con  gli
obiettivi di qualita' di cui all'art. 37 delle stesse NTA e l'assenza
di alternative localizzative e/o progettuali), autorizza l'intervento
con  delibera  di  Giunta  regionale,  in  deroga  alle  prescrizioni
previste dalla disciplina d'uso. 
        Si riportano di seguito  gli  articoli  95  e  37  delle  NTA
citate: 
          «Art. 95 Realizzazione di opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita' 
          1. Le opere pubbliche o di pubblica utilita' possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo  VI  delle
presenti norme per i beni paesaggistici  e  gli  ulteriori  contesti,
purche'  in  sede  di  autorizzazione  paesaggistica  o  in  sede  di
accertamento di compatibilita' paesaggistica si verifichi  che  dette
opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualita' di cui
all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o  progettuali.
Il rilascio del provvedimento di deroga e' sempre di competenza della
Regione. 
          2. Per le opere da eseguirsi da  parte  di  amministrazioni
statali, per le quali sia richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice. 
          3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza
per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto
della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e della  specifica  normativa
regionale in materia. Per le suddette  opere,  realizzate  d'urgenza,
superati i motivi  che  ne  hanno  giustificato  l'esecuzione  devono
essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero  adeguati
interventi  di  riqualificazione  e  recupero  delle  caratteristiche
paesaggistiche dei contesti». 
          CAPO II 
          OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO 
          Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualita' e  delle
normative d'uso 
          1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello
scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1,  il  PPTR  ai
sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in  riferimento  a  ciascun
ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di  qualita'
e predispone le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato  5  -
Sezione C2. 
          2. Gli obiettivi di qualita'  derivano,  anche  in  maniera
trasversale, dagli obiettivi  generali  e  specifici  dello  scenario
strategico  di  cui  al  Titolo  IV,   nonche'   dalle   «regole   di
riproducibilita'» delle invarianti, come individuate nella Sezione B)
delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli  aspetti  e
caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio. 
          3. Essi  indicano,  a  livello  di  ambito,  le  specifiche
finalita'  cui  devono  tendere  i  soggetti  attuatori,  pubblici  e
privati,  del  PPTR  perche'   siano   assicurate   la   tutela,   la
valorizzazione ed il recupero dei valori  paesaggistici  riconosciuti
all'interno degli ambiti, nonche' il minor consumo del territorio. 
          4.  Il  perseguimento  degli  obiettivi  di   qualita'   e'
assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e  direttive
specificamente individuati  nella  Sezione  C2)  delle  schede  degli
ambiti paesaggistici, nonche' dalle disposizioni normative  contenute
nel Titolo VI  riguardante  i  beni  paesaggistici  e  gli  ulteriori
contesti ricadenti negli ambiti di riferimento. 
          4-bis.  Le  disposizioni  normative  di  cui  innanzi,  con
particolare riferimento a quelle di tipo  conformativo,  vanno  lette
alla luce del principio in virtu' del quale e' consentito tutto  cio'
che la norma non vieta. 
          5. Il PPTR  sostiene  le  proposte  di  candidatura  Unesco
relative a territori  espressione  dei  caratteri  identitari  -  dei
paesaggi di Puglia, come individuati nelle strutture di cui al Titolo
VI e assicura la salvaguardia  dei  siti  inseriti  nella  lista  del
patrimonio mondiale dell'Unesco». 
        Conseguentemente, la previsione ora  richiamata  della  legge
regionale, se intesa nel senso di fare realmente salve le  previsioni
del PPTR, risulterebbe priva di ambito applicativo, in quanto prevede
un regime di trasformazione del territorio meno stringente rispetto a
quello stabilito  dalla  pianificazione  paesaggistica.  Come  detto,
infatti, l'art. 95 delle NTA del PPTR consente, nella predetta  zona,
soltanto le opere pubbliche e  di  pubblica  utilita',  e  non  anche
quelle  genericamente   di   interesse   pubblico   e   permette   la
realizzazione delle predette opere soltanto sulla base  dei  rigorosi
presupposti stabiliti e previa deliberazione della giunta  regionale.
Il vero intento della norma regionale e', quindi, quello di  derogare
transitoriamente alle previsioni del PPTR, fino all'approvazione  del
piano per il parco. 
        Analoghe censure  valgono  con  riferimento  alle  misure  di
salvaguardia previste per il Parco Mar Piccolo, nel comma 5 dell'art.
25, che recita: «Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni  culturali  e  de/paesaggio  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)  e  quelle  del
PPTR, fino all'approvazione del piano del parco, l'ente di  gestione,
ove istituito e operante, oppure il soggetto a  cui  e'  affidata  la
gestione provvisoria ai sensi dell'art. 30, d'intesa con la struttura
regionale di cui  all'art.  23  della  legge  regionale  n.  19/1997,
limitatamente alle zone due e tre di cui all'art. 20,  per  rilevanti
motivi  di  interesse  pubblico  e,  comunque,  nel  rispetto   delle
finalita' istitutive del parco, puo' concedere  motivate  deroghe  ai
divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche
o di pubblica utilita'». 
        b) L'art. 9 della legge regionale in  esame,  concernente  il
regime  autorizzatorio  del  parco  Costa  Ripagnola,   pur   facendo
formalmente  salvi  «eventuali  vincoli   maggiormente   restrittivi»
nonche'  «le   prescrizioni   degli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  e  degli  strumenti  urbanistici  vigenti,   ove   piu'
restrittive», alle lettere  g)  h)  i)  del  comma  1  individua  gli
interventi edilizi  consentiti  nelle  diverse  zone  del  parco,  in
contrasto con la disciplina d'uso gia' prevista nel PPTR. 
        In particolare, la predetta lettera g) prevede: 
          «limitatamente  alla  zona tre  di  cui  all'art.  3  e  ai
fabbricati   di   recente    edificazione,    non    aventi    valore
storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di  entrata
in vigore del parco ricadenti in zona due e zona uno di cui  all'art.
3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera e), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001». 
        La previsione sembrerebbe consentire la realizzazione,  nelle
zone uno e due del parco Costa Ripagnola (cioe' quelle  sottoposte  a
maggior grado di tutela ai sensi dell'art. 3 della legge regionale in
esame)  solo  gli  interventi  di  ristrutturazione  dei   fabbricati
esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale  e,  nelle
zone tre, gli interventi di  nuova  costruzione,  tra  i  quali  sono
compresi anche la costruzione di  manufatti  edilizi  fuori  terra  o
interrati e l'ampliamento di quelli esistenti. 
        Tale disciplina e' in contrasto con la norma di tutela  della
fascia costiera  contenuta  nella  scheda  «vestizione»  del  decreto
ministeriale del 23 dicembre  1982  (Scheda  PAE008)  e  del  decreto
ministeriale  1°  agosto  1985   (Scheda   PAE0140)   riferita   alle
prescrizioni dei territori costieri, ove ricadono in  gran  parte  le
zone tre, poiche' all'interno di  tali  territori,  costituiti  dalle
fasce di tutela paesaggistica dei trecento metri dalla costa, non  e'
consentita, ai sensi della predetta scheda del PPTR, la realizzazione
di qualsivoglia opera edilizia, salvo la trasformazione di  manufatti
legittimamente  preesistenti  per  una  volumetria   aggiuntiva   non
superiore al venti per cento e in presenza  di  tutte  le  condizioni
predeterminate dal medesimo PPTR, tra le quali: che  gli  interventi:
(i)  siano  finalizzati  all'adeguamento  strutturale  o  funzionale,
all'efficientamento energetico e alla sostenibilita' ecologica  degli
immobili;  (ii)  comportino  la  riqualificazione  paesaggistica  dei
luoghi; (iii) non interrompano  la  continuita'  naturalistica  della
fascia  costiera,  assicurando  nel   contempo   l'incremento   della
superficie permeabile e la rimozione degli elementi  artificiali  che
compromettono visibilita',  fruibilita'  e  accessibilita'  del  mare
nonche' percorribilita' longitudinale della costa; (iv)  garantiscano
mantenimento, il recupero o il ripristino, di  tipologie,  materiali,
colori coerenti con i caratteri  paesaggistici  del  luogo,  evitando
l'inserimento  di  elementi  dissonanti  e  privilegiando  l'uso   di
tecnologie eco-compatibili; (v) promuovano attivita'  che  consentono
la  produzione  di  forme  e   valori   paesaggistici   di   contesto
(agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilita'
ecc.) del bene paesaggio. 
        Si  riportano  le  prescrizioni  contenute  nella  la  scheda
«Dichiarazione di notevole interesse pubblico PAE0008  Sistema  delle
tutele Prescrizioni per i Territori Costieri"»: 
          1 «Nei  territori  costieri  non  sono  ammissibili  piani,
progetti e interventi che comportano: 
a1)  la  realizzazione  di  qualsiasi  nuova  opera  edilizia,  fatta
eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei  valori
paesistico/ambientali; 
a2)  mutamenti  di  destinazione  d'uso  di  edifici  esistenti   per
insediare   attivita'   produttive   industriali   e   della   grande
distribuzione commerciale; 
a3) la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilita' alla
costa e la sua fruibilita' visiva e l'apertura di  nuovi  accessi  al
mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali; 
a4) trasformazione del suolo che non utilizzi  materiali  e  tecniche
costruttive che garantiscano permeabilita'; 
a4) escavazione delle  sabbie  se  non  all'interno  di  un  organico
progello di sistemazione ambientale; 
a5) la realizzazione  e  l'ampliamento  di  grandi  impianti  per  la
depurazione delle acque reflue, di  impianti  per  lo  smaltimento  e
recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2;
a8) realizzazione e ampliamento di  impianti  per  la  produzione  di
energia, fatta eccezione per  gli  interventi  indicati  nella  parte
seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 
        2 Fatte salve le norme in materia di  condono  edilizio,  nel
rispetto degli obiettivi di Qualita' e delle normative d'uso  di  cui
alla sezione precedente della presente scheda, nonche' degli atti  di
governo del territorio vigenti ove piu' restrittivi, sono ammissibili
piani, progetti e interventi diversi da quelli di  cui  al  punto  1,
nonche' i seguenti: 
          b1) la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti
per una volumetria aggiuntiva non superiore  al  20%,  purche'  detti
piani e/o progetti e interventi: 
siano   finalizzati   all'adeguamento   strutturale   o   funzionale,
all'efficientamento energetico e alla sostenibilita' ecologica  degli
immobili; 
comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi: 
non interrompano la continuita' naturalistica della fascia  costiera,
assicurando nel contempo l'incremento della superficie  permeabile  e
la   rimozione   degli   elementi   artificiali   che   compromettono
visibilita',  fruibilita'   e   accessibilita'   del   mare   nonche'
percorribilita' longitudinale della costa; 
garantiscano  il  mantenimento,  il  recupero  o  il  ripristino,  di
tipologie, materiali, colori coerenti con i  caratteri  paesaggistici
del  luogo,  evitando  l'inserimento   di   elementi   dissonanti   e
privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili: 
promuovano attivita' che consentono la produzione di firme  e  valori
paesaggistici  di  contesto  (agricoltura,   allevamento,   ecc.)   e
fruizione pubblica (accessibilita' ecc.) del bene paesaggio; 
          b2)  la  realizzazione  di  aree  a  verde  attrezzato  con
percorsi e spazi di sosta pedonali  e  per  mezzi  di  trasporto  non
motorizzati,  con  l'esclusione  di   ogni   opera   comportante   la
impermeabilizzazione dei suoli; 
          b3) la realizzazione di attrezzature di facile amovibilita'
per la balneazione e altre attivita' connesse al  tempo  libero,  che
non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilita'
ed accessibilita' dei territori costieri e di  quelli  contermini  ai
laghi, che  siano  realizzate  con  materiali  ecocompatibili,  senza
utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni  nel
sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e  purche'
siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi; 
          b4)  la  realizzazione  di  aree  di  sosta  e  parcheggio,
progettate in modo che non compromettano i  caratteri  naturali,  non
aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione  ecologica  e
che non  comportino  la  realizzazione  di  superficie  impermeabili,
garantendo la salvaguardia delle specie  vegetazionali  naturali  che
caratterizzano il paesaggio costiero  o  lacuale  e  prevedendone  la
piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e  al
migliore inserimento paesaggistico; 
          b5) la realizzazione di  porti,  infrastrutture  marittime,
sistemazioni idrauliche e relative opere di  difesa  se  inserite  in
organici piani di assetto  e  progetti  di  sistemazione  ambientale,
utilizzanti  tecnologie/materiali  appropriati   ai   caratteri   del
contesto  e  opere  di  mitigazione  degli  effetti   indotti   dagli
interventi in coerenza con il progetto territoriale "valorizzazione e
riqualificazione integrata dei paesaggi  costieri"  elab.  4.2.4  del
PPTR. 
          b6) La realizzazione di infrastrutture e  servizi  pubblici
finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti,  purche'
la posizione e la disposizione planimetrica non  contrastino  con  la
morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e  i  colori  siano
coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento; 
          b7) la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali  a  rete
interrate pubbliche elo di interesse pubblico, a condizione che siano
di dimostrata assoluta necessita' e non siano localizzabili altrove; 
          b8)  realizzazione  di  opere   migliorative   incluse   le
sostituzioni o riparazioni  di  componenti  strutturali,  impianti  o
parti di essi ricadenti in un insediamento gia' esistente. 
        3 Pur nel rispetto delle  presenti  norme,  sono  auspicabili
piani, progetti e interventi: 
          c 1) volti ad assicurare il mantenimento  o  il  ripristino
delle condizioni di equilibrio con l'ambiente  per  la  tutela  o  il
recupero  dei  caratteri   idro-geo-morfologici   e   dei   complessi
vegetazionali naturali esistenti,  i  rimboschimenti  effettuati  con
modalita' rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica  e  ai
caratteri paesistici dei luoghi, nonche'  le  opere  di  forestazione
secondo le prescrizioni di polizia forestale; 
          c2) per la realizzazione di sistemi per la  raccolta  e  di
riuso delle acque piovane di reti idrico/fognarie duali,  di  sistemi
di affinamento delle acque reflue preferibilmente attraverso tecniche
di lagunaggio e litodepurazione anche ai fini del loro riciclo: 
          c3) per la realizzazione di percorsi per per la  "mobilita'
dolce" su viabilita' esistente, senza opere  di  impermeabilizzazione
dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 
          c4)  per  la   ristrutturazione   edilizia   di   manufatti
legittimamente  esistenti  che  preveda  la  rimozione  di  parti  in
contrasto con le qualita' paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata
al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico». 
        Analoghe censurabili  previsioni,  volte  a  individuare  gli
interventi edilizi consentiti all'interno del parco,  sono  contenute
nell'art. 26, comma 1, lettere g), h) e i), per il Parco Mar Piccolo. 
        Le norme regionali, ponendosi in contrasto con la  disciplina
d'uso dei beni paesaggisticamente  vincolati  posta  dal  PPTR,  sono
illegittime per violazione del principio della gerarchia  dei  piani,
sancito dall'art. 145 del Codice di settore. Il generico richiamo  al
Codice  di  settore  o  al  PPTR,  in  presenza  di  una   disciplina
vistosamente difforme, non  puo'  certamente  mettere  al  riparo  le
richiamate  previsioni  regionali  dalla  censura  di  illegittimita'
costituzionale delle stesse. 
        Nell'impianto dell'ordinamento  nazionale  della  tutela  del
paesaggio, infatti,  il  piano  paesaggistico  si  pone  quale  piano
direttore generale, sovraordinato a  tutti  gli  altri  strumenti  di
pianificazione territoriale, sia urbanistica,  sia  settoriale.  Esso
pertanto  rappresenta,  per  cosi'   dire,   la   «Costituzione   del
territorio»,  in  quanto   esprime   le   scelte   di   fondo   della
pianificazione futura del territorio e  deve  porsi  evidentemente  e
necessariamente in una dimensione temporale di stabilita' e di  lungo
periodo. Conseguentemente, cosi' come per la Costituzione nel sistema
delle fonti normative, la modifica del predetto piano deve richiedere
procedure non ordinarie, ma rinforzate e aggravate, che consentano da
un lato, una piu' approfondita  e  meditata  valutazione,  dall'altro
lato una piu' ampia condivisione,  acquisita  con  la  partecipazione
determinante di una pluralita' di attori istituzionali, che trascenda
la singola compagine politico-amministrativa  regionale  che,  in  un
determinato  momento  politico-istituzionale,  si  trova   a   essere
titolare della funzione. 
        Codesta Corte, anche recentemente, ha affermato:  «(...)  non
puo' ritenersi ammissibile che una disposizione  di  legge  regionale
limiti o alteri, in qualsivoglia, forma, il  principio  di  gerarchia
degli strumenti di pianificazione dei  diversi  livelli  territoriali
che va considerato, come gia' affermato nella  sentenza  n.  182  del
2006,  "valore  imprescindibile,  non  derogabile   dal   legislatore
regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una
metodologia uniforme nel rispetto della legislazione  di  tutela  dei
beni culturali e  paesaggistici  sull'intero  territorio  nazionale";
principio ribadito nelle recenti sentenze di questa Corte n.  64  del
2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013» (sentenza n. 210 del 2016). 
        Il piano paesaggistico, a differenza degli altri strumenti di
pianificazione, e' finalizzato alla protezione e alla  pianificazione
della tutela delle zone di particolare  interesse  sotto  il  profilo
paesaggistico, al fine di  programmare  la  salvaguardia  dei  valori
tutelati  mediante  una  disciplina  d'uso  dei  vincoli  idonea   ad
assicurare il superamento dell'episodicita', inevitabilmente connessa
all'esame dei singoli interventi autorizzatori, ove decisi «caso  per
caso» in assenza di piano. 
        Il piano paesaggistico costituisce pertanto uno strumento  di
attuazione e specificazione  del  contenuto  precettivo  del  vincolo
paesaggistico,  condizionando,  prevalentemente   in   negativo,   la
successiva attivita' di pianificazione del territorio vincolato anche
sotto il profilo urbanistico. 
        Gli  strumenti  territoriali  o  urbanistici  regionali   non
possono  pertanto  prevedere  disposizioni  diverse  o   peggiorative
rispetto  alle  disposizioni   del   piano   paesaggistico,   potendo
eventualmente disciplinare le  aree  vincolate  solo  con  previsioni
aggiuntive e piu' restrittive, tali da tutelare in modo  ancora  piu'
pregnante il paesaggio e/o l'ambiente. 
        Con le norme  sopra  illustrate,  al  contrario,  la  Regione
Puglia ha  disciplinato  unilateralmente,  in  modo  diverso  e  meno
restrittivo rispetto alla disciplina d'uso dettata dal PPTR  vigente,
adottato d'intesa con lo Stato,  beni  paesaggisticamente  vincolati,
richiamando solo formalmente il rispetto  della  predetta  disciplina
d'uso contenuta nel PPTR che - tuttavia -  viene  svuotata  dei  suoi
contenuti essenziali di tutela. 
        Le norme regionali sopra richiamate, pertanto, violano l'art.
117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  giacche'  non
rispettano  il  principio  della   cogente   prevalenza   dei   piani
paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, come
desunto dall'art. 145, comma 3, del Codice  di  settore  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 180 del 2008). 
        c) Il  medesimo  art.  26  rubricato  «Regime  autorizzativo»
risulta censurabile in relazione alle  disposizione  contenute  negli
articoli da 239 a 253 del codice dell'ambiente,  decreto  legislativo
n.  152  del  2006,  relativi  alla  bonifica  dei  siti  inquinanti,
considerato che la materia della bonifica  ambientale  rientra  nelle
competenze statali. La disposizione regionale infatti,  al  comma  1,
prevede  espressamente  che:  «Fermi   restando   eventuali   vincoli
maggiormente restrittivi, all'approvazione del piano  per  il  parco,
oltre agli interventi autorizzati ai sensi  dell'art.  25,  comma  5,
sono consentiti: 
          j) gli interventi di bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino  ambientale  definiti  nell'ambito  della
procedura di approvazione della caratterizzazione e del  progetto  di
bonifica del sito di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del  sito  di
interesse  nazionale  di  Taranto)  e  finalizzati  a  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il rischio  derivante,  dallo  stato  di
contaminazione presente nel sito». 
        Un'interpretazione  rigorosa  della   disposizione   potrebbe
portare a ritenere non consentiti gli interventi  diversi  da  quelli
specificamente menzionati (tra cui le misure d'emergenza). 
        Al  contrario,  un'interpretazione  sistematica  della  norma
stessa dovrebbe, invece, condurre all'opposta soluzione di  includere
tra gli interventi consentiti anche le ulteriori misure di  cui  alla
Parte quarta, Titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 
        L'eventuale adesione, dunque, alla prima  delle  due  opzioni
interpretative,  maggiormente  rigorosa,  fa  emergere   profili   di
illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   regionale   per
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   s)   della
Costituzione, che attribuisce alla competenza  esclusiva  statale  la
materia «tutela dell'ambiente», in cui e'  ricompresa  la  disciplina
dei rifiuti (ex plurimis, Corte Costituzionale sentenze  n.  180,  n.
149 e n. 58 del 2015, n. 269 del 2014, n. 285 del  2013,  n.  54  del
2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61  e  n.
10 del 2009), nonche', in particolare, la bonifica dei siti inquinati
come disciplinata dagli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 (sentenze Corte Costituzionale n. 247 del 2009  e  n.
214 del 2008). 
        Spetta dunque allo Stato disciplinare, pure con  disposizioni
di  dettaglio  e  anche   in   sede   regolamentare,   le   procedure
amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e  bonifica  dei
siti contaminati (Corte Costituzionale sentenza  n.  126  del  2018),
stante la peculiarita' dei siti in questione, cui il  legislatore  ha
inteso riconoscere specifica rilevanza attraverso  la  previsione  di
una normativa differenziata legata alla specifica destinazione  delle
suddette aree. 
        Codesta stessa  Corte  con  la  sentenza  n.  214  del  2008,
affrontando il tema della bonifica  dei  siti  contaminati,  dopo  le
modifiche introdotte dal suddetto  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, ha precisato che  «la  disciplina  ambientale,  che  scaturisce
dall'esercizio di una competenza esclusiva dello  Stato,  costituisce
un limite alla disciplina che  le  regioni  e  le  province  autonome
dettano in altre materie di loro competenza, per  cui  queste  ultime
non possono in alcun modo derogare il livello  di  tutela  ambientale
stabilito dallo Stato» (Corte Costituzionale sentenza n. 62 del 2008;
sentenza n. 378 del 2007). 
        Spetta, infatti, alla disciplina statale  tener  conto  degli
altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela
dell'ambiente.  «In  tali  casi,  infatti,  una   eventuale   diversa
disciplina  regionale,  anche  piu'  rigorosa  in  tema   di   tutela
dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare  in  maniera  eccessiva  e
sproporzionata gli altri  interessi  confliggenti  considerati  dalla
legge statale nel fissare misure emergenziali specifiche in relazione
alla specificita' dei siti ivi compresi i cosiddetti  valori  soglia»
(cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 247 dei 2009, n. 246 del  2006
e n. 307 del 2003). 
        Pertanto,  anche  qualora   possano   rilevarsi   ambiti   di
competenza spettanti  alle  regioni,  deve  ritenersi  prevalente  la
disciplina  statale,  anche  in  ragione  della  sussistenza  di   un
interesse  unitario  alla  regolamentazione  omogenea  di  siti   che
travalicano l'interesse locale e regionale. 
        Quanto  sopra,  tenendo  altresi'  conto   della   necessaria
incidenza sul «governo del territorio» di detta disciplina,  da  cio'
derivandone, per tutti gli aspetti concernenti la bonifica latu sensu
considerata,  «la   conseguente   compressione   delle   attribuzioni
regionali in materia  di  pianificazione,  come  diretta  conseguenza
delle esigenze di tutela ambientale, di competenza esclusiva statale,
senza  che  possa  profilarsi  una  violazione   delle   disposizioni
costituzionali  sul  riparto  di  competenze»  (Corte  Costituzionale
sentenza n. 126 del 2018 anzidetta.